1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. 2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. 3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. 4. Per le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. 5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti. 6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio. |