Comuni Italiani Art. 21 - Competenze del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di San Dorligo della Valle-Dolina (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini dolinciani

Statuto Comune di San Dorligo della Valle-Dolina

Titolo III - Organi Elettivi del Comune
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 21 - Competenze del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo del Comune.

2. La competenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 42 D.Lgs 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, è relativa ai seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto dell'ente e delle aziende speciali;
b) i regolamenti, salvo quello riferito all'ordinamento degli uffici e dei servizi, fermi restando i criteri generali definiti dal Consiglio.
c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, nonchè le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie;
d) le convenzioni con altri Comuni e quelle con la Provincia;
e) la costituzione e la modificazione di forme associative;
f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
g) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
h) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
i) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
l) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
m) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
n) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
o) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge.

 
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