1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle che la Costituzione e le leggi attribuiscono ad altri soggetti. 2. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse. 3. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini. In particolare il Comune gestisce i seguenti servizi: elettorale, di anagrafe, di stato civile, di leva militare e di statistica. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo. 4. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite o delegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità. Per l'esercizio delle funzioni delegate, le spese sostenute dal Comune dovranno essere a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. Conseguentemente, il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e controllo. |