Art. 96 - Cimiteri di Frazione. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Norme Transitorie e Finali
Art. 96 - Cimiteri di Frazione
1. Il Comune riconosce la necessità di conservare i cimiteri attualmente esistenti nel territorio comunale e di applicare, per quanto riguarda le distanze, i criteri vigenti per le frazioni, sulla base della precedente autonomia comunale riconosciuta a Lucinico, Sant'Andrea e Piedimonte del Calvario, anche con riferimento alla loro consistenza demografica.