Art. 83 - Pubblicazione della Convocazione Elettorale per I Referendum e Proclamazione dei Risultati. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo VII - Istituti di Partecipazione Popolare e Trasparenza dell'Azione Amministrativa Capo IV - Referendum
Art. 83 - Pubblicazione della Convocazione Elettorale per I Referendum e Proclamazione dei Risultati
1. Il sindaco dà notizia ai cittadini dell'indizione della consultazione referendaria mediante apposito manifesto affisso, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, nell'albo pretorio del comune, nelle sedi dei consigli di circoscrizione ed in altri luoghi pubblici.
2. I risultati dovranno essere proclamati entro quindici giorni dalla votazione, nelle stesse forme del comma precedente.