1. La proposta di referendum, accompagnata dalle firme di almeno cento cittadini di cui all'art. 77 raccolte ed autenticate nelle forme di cui al precedente articolo 79, secondo comma, deve essere presentata e depositata presso la segreteria del comune. 2. Il comitato dei garanti viene immediatamente convocato dal suo presidente, o comunque dal sindaco, e si esprime sull'ammissibilità della proposta entro dieci giorni dal deposito della proposta stessa. 3. Il comitato dei garanti provvede sulla proposta con atto motivato. Il giudizio di inammissibilità del referendum può essere fondato unicamente su motivi di legittimità. 4. Qualora, entro trenta giorni dal deposito della proposta, il comitato dei garanti non si esprima, il referendum si ha per ammesso ad ogni effetto. 5. Le firme degli elettori raccolte ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo possono essere utilizzate, senza ulteriori formalità, ai fini di cui al precedente art. 79, secondo comma. Agli stessi fini, nella pendenza dell'esame della proposta da parte del comitato dei garanti, i proponenti potranno continuare la raccolta delle firme. 6. Il comitato dei garanti del referendum, ove questo sia ammesso, con apposito verbale controlla l'avvenuta autenticazione del numero necessario delle firme e la relativa iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del comune. 7. La consultazione per i referendum consultivi si svolge di norma una volta all'anno. 8. Il consiglio comunale, visti gli atti del comitato dei garanti del referendum, fissa il giorno in cui si effettua la consultazione referendaria. 9. Il consiglio comunale predispone ogni anno la previsione di spesa in bilancio. 10. La votazione per il referendum ha luogo in una sola giornata, dalle ore otto alle ore venti, nelle sezioni elettorali individuate con ordinanza sindacale, sentita la commissione elettorale. Il seggio elettorale è composto dal presidente e da almeno due scrutatori, dei quali uno funge da segretario, nominati dal comitato dei garanti che li sceglie nell'albo degli scrutatori. Ai componenti del seggio è attribuito un gettone di presenza pari a quello spettante ai consiglieri comunali per una seduta. 11. La pubblicità data alla consultazione, di cui all'art. 63, sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali. |