Comuni Italiani Art. 79 - Modalità della Proposta. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo VII - Istituti di Partecipazione Popolare e Trasparenza dell'Azione Amministrativa
Capo IV - Referendum
Art. 79 - Modalità della Proposta
1. La proposta da sottoporre a referendum consultivo deve essere formulata in modo da permettere risposte chiare ed univoche degli elettori e non può contenere più di tre domande. Il referendum, fermo il valore consultivo, può essere esplicato anche in termini propositivi.

2. Le firme dei richiedenti devono essere apposte su fogli recanti nella prima facciata la questione da sottoporre a referendum. Tali fogli, prima del loro uso, devono essere vidimati dal segretario comunale o da un notaio. Le firme devono essere autenticate nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53. I funzionari appositamente incaricati dal sindaco all'autenticazione delle firme dei richiedenti possono effettuare le autenticazioni stesse anche fuori dall'edificio comunale. L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 77, viene effettuato dall'ufficio elettorale entro trenta giorni dal deposito delle firme. La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre quattro mesi.

 
Altri Articoli:
Art. 80 - Istituzione del Comitato dei Garanti del Referendum
Art. 78 - Oggetto del Referendum
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