Comuni Italiani Art. 77 - Proposte di Referendum. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo VII - Istituti di Partecipazione Popolare e Trasparenza dell'Azione Amministrativa
Capo IV - Referendum
Art. 77 - Proposte di Referendum
1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte più importanti per l'amministrazione e la crescita del livello civile, sociale ed economico della città, è consentita l'indizione da parte del sindaco di referendum consultivi:
a) su richiesta di almeno 1.500 cittadini elettori del comune;
b) su deliberazione del consiglio comunale, adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti;
c) su deliberazione separate di almeno la metà dei consigli di circoscrizione, adottate ciascuna con la maggioranza dei due terzi dei componenti del singolo consiglio di circoscrizione.

2. Partecipano al referendum tutti gli iscritti nelle liste elettorali del comune e gli stranieri residenti nel comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, da iscriversi in apposita lista aggiuntiva.

 
Altri Articoli:
Art. 78 - Oggetto del Referendum
Art. 76 - Istanze
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