Comuni Italiani Art. 75 - Petizioni e Proposte. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo VII - Istituti di Partecipazione Popolare e Trasparenza dell'Azione Amministrativa
Capo III - Consulte, Forme di Consultazione dei Cittadini, Petizioni e Proposte
Art. 75 - Petizioni e Proposte
1. I cittadini, coś come definiti dall'art. 68, 1° comma, possono rivolgere petizioni e proposte, dirette a promuovere la tutela di interessi collettivi, al consiglio comunale, alla giunta comunale, al sindaco, ai consigli circoscrizionali per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina o circoscrizionale.

2. Le petizioni e le proposte sono ricevute dal sindaco che assume i provvedimenti di propria competenza entro un mese oppure provvede immediatamente a farle sottoporre all'esame degli organi competenti, i quali sono tenuti a deliberare nel merito entro tre mesi.

3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 200 cittadini di cui al 1° comma con l'indicazione della loro qualificazione e delle loro generalità.

4. La sottoscrizione del presentatore della petizione o della proposta deve essere autenticata ai sensi della normativa vigente.

 
Altri Articoli:
Art. 76 - Istanze
Art. 74 - Consultazione della Popolazione
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