Art. 61 - Bilancio di Previsione. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo VI - Finanze
Art. 61 - Bilancio di Previsione
1. Gli schemi della Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio annuale di previsione, nonché del Bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione.
2. I documenti contabili relativi al bilancio di previsione debbono essere consegnati a ciascun consigliere almeno 20 giorni prima della riunione del Consiglio fissata per la discussione della delibera di approvazione del bilancio di previsione. Eventuali emendamenti dovranno essere presentati dai consiglieri almeno 5 giorni prima della presentazione in Consiglio del bilancio di previsione.
3. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dalla legge.