Art. 58 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo V - Uffici Comunali, Personale e Servizi Pubblici Locali Capo II - Servizi Pubblici Locali
Art. 58 - Accordi di Programma
1. L'amministrazione comunale puņ concludere, nei modi e nelle forme previste dalla legge, appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di comuni, provincia, regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici e privati.