1. Sono organi della circoscrizione il consiglio di circoscrizione ed il presidente del consiglio di circoscrizione. 2. Il consiglio di circoscrizione, nell'ambito dell'unità del comune, rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione. E' eletto a suffragio universale, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, con sistema diretto proporzionale. 3. Il regolamento fissa il numero dei componenti dei consigli di circoscrizione, che non potrà comunque essere inferiore a dodici e superiore a venti. 4. Il consiglio di circoscrizione nomina nel suo interno, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, il presidente ed un vicepresidente. 5. Il presidente rappresenta il consiglio di circoscrizione ed esercita le funzioni previste dal regolamento ivi comprese quelle delegategli dal sindaco quale ufficiale di Governo. 6. E' istituita la conferenza dei presidenti dei consigli di circoscrizione, con compiti di raccordo con l'amministrazione comunale al fine di agevolare i rapporti con quest'ultima per la valorizzazione del ruolo del decentramento comunale, nella sua realtà partecipativa, consultiva e propositiva. Il regolamento fisserà le modalità di funzionamento della conferenza dei presidenti dei consigli di circoscrizione. 7. I consigli di circoscrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali e fino all'elezione dei nuovi consiglieri, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. 8. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del consiglio comunale determina il rinnovo dei consigli di circoscrizione. |