Comuni Italiani Art. 36 - Potere di Vigilanza. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo III - Organizzazione del Comune
Capo IV - Sindaco
Art. 36 - Potere di Vigilanza
1. Il sindaco promuove, tramite il segretario generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune, compie gli atti conservativi, può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali e le istituzioni di cui all'art. 22, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché presso i consorzi e le società per azioni cui il comune partecipa e ove può esercitare il relativo diritto, riferendone alla giunta ed al consiglio comunale.

2. Il sindaco collabora con i revisori dei conti del comune per agevolare le funzioni di controllo anche nei confronti delle istituzioni di cui al precedente comma.

 
Altri Articoli:
Art. 37 - Obbligo di Astensione, Divieto di Incarichi e Consulenze
Art. 35 - Poteri d'Ordinanza
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