Comuni Italiani Art. 21 - Presidente del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo III - Organizzazione del Comune
Capo II
Sezione II
Art. 21 - Presidente del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale, nella prima riunione successiva alla convalida degli eletti, elegge nel proprio seno, con voto segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Presidente ed un Vicepresidente.

2. Fino a quando non si provvede all'adempimento di cui al primo comma la presidenza dell'assemblea è assunta dal Consigliere anziano.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Compiti del Presidente
Art. 20 - Organi Interni del Consiglio Comunale
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