Comuni Italiani Art. 13 - Collaborazione con altri Enti. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo II - Obiettivi Fondamentali
Art. 13 - Collaborazione con altri Enti
1. Il comune si impegna ad affermare, in particolare nel campo delle attività sociali e del progresso economico, il ruolo di capoluogo di provincia, quale punto di riferimento per il raggiungimento di livelli sociali, culturali ed economici degni delle altissime tradizioni civili della comunità isontina.

2. Promuove, anche attraverso le forme di coordinamento istituzionale previste dalla legge, intese programmatiche con gli altri Enti della Provincia tese al conseguimento di comuni obiettivi di sviluppo nel campo delle relazioni economiche, sociali e culturali.

3. Il comune riafferma la validità della propria appartenenza alla comunità montana, riconoscendone il ruolo per lo sviluppo delle popolazioni comprese nella comunità stessa.

4. Il comune ribadisce altresì la propria attiva partecipazione al Consorzio per la promozione degli insegnamenti universitari a Gorizia, nonché la propria disponibilità ad eventuali ed ulteriori collaborazioni con le Università degli Studi di Trieste e di Udine, con altre Università che istituiscano corsi di laurea a Gorizia, e con quelle di Alpe Adria.

 
Altri Articoli:
Art. 14 - Collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Nova Gorica
Art. 12 - Comunità Etniche, Linguistiche, Religiose
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