Comuni Italiani Art. 87 - Modifiche Statutarie. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi

Statuto Comune di Udine

Titolo VIII - Norme Transitorie e Finali
Capo II - Modifiche e Pubblicazione dello Statuto
Art. 87 - Modifiche Statutarie
1. Qualora almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati sottoscriva una richiesta volta a modificare o a introdurre una o pių disposizioni statutarie, tale richiesta č messa all'ordine del giorno del consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni abroga le norme del presente statuto incompatibili con i principi stessi. Il consiglio adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. A tal fine, la giunta, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, presenta alla competente commissione una proposta di adeguamento dello statuto.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 86 si applicano anche alle integrazioni ed alle modifiche statutarie.

 
Altri Articoli:
Art. 88 - Pubblicazione ed Entrata in Vigore dello Statuto
Art. 86 - Adozione dello Statuto
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