Comuni Italiani Art. 78 - Pubblicità ed Esecutività degli Atti. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi

Statuto Comune di Udine

Titolo VI - Ordinamento dei Servizi
Capo IV - Attività Amministrativa
Art. 78 - Pubblicità ed Esecutività degli Atti
1. Lo statuto, gli atti normativi, gli atti amministrativi generali, i provvedimenti e, in genere, tutti gli atti dell'amministrazione che, a norma del presente statuto, sono destinati alla conoscenza pubblica devono essere affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, fatte salve le eventuali diverse specifiche di legge.

2. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono pubblicate e diventano esecutive nei termini fissati dalla legge.

3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta aventi carattere d'urgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

 
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