1. Lo statuto, gli atti normativi, gli atti amministrativi generali, i provvedimenti e, in genere, tutti gli atti dell'amministrazione che, a norma del presente statuto, sono destinati alla conoscenza pubblica devono essere affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, fatte salve le eventuali diverse specifiche di legge. 2. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono pubblicate e diventano esecutive nei termini fissati dalla legge. 3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta aventi carattere d'urgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. |