1. Il sindaco può provvedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e motivatamente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 2. Il contratto non può avere durata superiore a tre anni, salvo eventuali rinnovi, a fronte di particolari e giustificate esigenze, e può essere stipulato unicamente con soggetti forniti di comprovata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Del contratto viene data immediata comunicazione al consiglio comunale. 3. Il contratto non può comunque avere durata superiore al mandato del sindaco. 4. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato del sindaco, quando il livello dei risultati conseguiti dall'incaricato risulti inadeguato. 5. Gli interessati, per tutto il periodo contrattuale, sono soggetti alle disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo della corrispondente posizione funzionale nonché, salva la diversa disciplina del contratto, a quelle relative all'orario di lavoro, al congedo e al divieto di percepire indennità. |