1. Il dirigente è tenuto a porre in essere atti ed attività finalizzati al perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi. A tale scopo organizza ed utilizza le risorse assegnate, assumendone la responsabilità. 2. Spettano al dirigente, oltre l'attività di direzione: a) l'adozione di tutti gli atti vincolati, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari; b) le attività esecutive in ordine ad atti, programmi e piani, comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi; c) la presidenza delle commissioni di gara o di concorso, comprese quelle per l'aggiudicazione di appalti o di forniture, il cui oggetto rientri nella sfera delle attribuzioni dell'ufficio di appartenenza. I criteri generali per la composizione di tali commissioni, ivi compresa la partecipazione di amministratori, sono stabiliti dal regolamento; d) la presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura di posti vacanti nell'organico degli uffici di rispettiva appartenenza. Ove i posti messi a concorso siano suddivisi tra più settori dell'organico dell'ente o non si conosca, all'atto dell'emanazione del bando di concorso, la destinazione del personale, la commissione è presieduta da un dirigente o dal segretario comunale; e) l'istruttoria tecnica degli atti di competenza degli organi del comune; f) gli adempimenti in ordine a deliberazioni e procedure a contrattare, in relazione alle competenze del servizio o dell'ufficio; g) l'espletamento delle procedure di appalto e di concorso, di cui alle lettere c) e d); h) la stipulazione dei contratti, con la sola esclusione degli atti di cui all'art. 36, lett. f) che vengono sottoscritti dal sindaco quale legale rappresentante dell'ente; i) gli atti propulsivi, mediante ordini di servizio od altre manifestazioni interne, per gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla legge, o da atto amministrativo, o da contratto; l) le contestazioni degli addebiti e l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le competenze individuate dalla legge; m) il concorso nella determinazione degli indicatori di efficienza e di efficacia per la verifica dei risultati dell'attività. 3. I posti di dirigente sono coperti secondo le modalità di legge. |