1. Nei procedimenti relativi alle adozioni di atti che incidono su diritti soggettivi o interessi legittimi, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante: a) avviso scritto, in ordine all'istruttoria e al provvedimento finale, da far pervenire agli interessati a cura del funzionario preposto alla unità organizzativa comunale responsabile, sulla base di apposito regolamento, dell'istruttoria stessa e, rispettivamente, dell'adozione del provvedimento finale; in mancanza della norma regolamentare, a cura del sindaco; qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il funzionario responsabile come sopra definito o, in mancanza, il sindaco provvede, mediante forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, all'informazione sugli atti da emanarsi o sulla volontà dell'amministrazione comunale di emanarli; b) udienza del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o degli uffici da questi delegati.2. E' altresì riconosciuta la facoltà di intervenire nel procedimento ad altri soggetti, secondo quanto disposto dall'articolo 71 dello statuto. |