1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera g) e dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 2. Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso agli atti richiesti sino a quando la loro conoscenza può essere ritenuta di grave ostacolo o di impedimento allo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, di pianificazione e programmazione, amministrativi generali, fatte salve le diverse disposizioni di legge. 3. Il diritto di accesso all'informazione si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti amministrativi, nei modi e nei limiti indicati dallo statuto e dal regolamento. 4. Le aziende speciali e tutti gli enti dipendenti adottano analogo regolamento di accesso dei cittadini alle informazioni. 5. Il rilascio di copia degli atti amministrativi, eccetto quelli destinati ad uso commerciale o propagandistico, è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. |