1. Al sindaco nonché agli assessori e consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune. 2. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. 3. I componenti degli organi comunali e dei consigli circoscrizionali sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione nonché alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune e degli enti od aziende dipendenti o sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza. Analoga astensione deve avvenire quando vi sia interesse di parenti od affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o si tratti di conferire impieghi ai medesimi. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. 4. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti interessi. 5. Il presente articolo si applica anche al segretario comunale ed al vice segretario. |