1. Alla giunta spetta il ruolo di governo del comune, sulla base del documento contenente gli indirizzi generali di governo approvato dal consiglio. 2. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che le sono propri per effetto della legge, agendo sempre con finalitą di efficienza, equilibrio finanziario nella conduzione amministrativa, economica e patrimoniale, fatti salvi i poteri riservati al consiglio comunale. 3. L'esercizio delle funzioni delegate dal sindaco agli assessori avviene nel rispetto del principio della collegialitą. 4. Fatti salvi i poteri riconosciuti dalla legge al consiglio comunale ed al sindaco, spettano alla giunta: a) l'approvazione delle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio; b) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio; c) l'attuazione degli atti amministrativi e degli indirizzi generali deliberati dal consiglio; d) l'attivitą decisionale non attribuita ad altri organi comunali; e) le attivitą relative alla gestione e al corretto funzionamento dei servizi comunali, non altrimenti disciplinate dalla legge; f) la presentazione della relazione annuale sulla propria attivitą, sia in attuazione degli indirizzi politici ed amministrativi approvati dal consiglio, sia in ordine alla pił specifica attivitą amministrativa, da allegare al rendiconto della gestione; g) la determinazione delle tariffe in presenza di criteri stabiliti dal consiglio comunale. 5. La giunta approva il P.E.G. e le variazioni allo stesso necessarie in corso d'anno e, in via d'urgenza e salvo ratifica, variazioni al bilancio annuale e pluriennale. |