1. Il comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato, della regione e della provincia. 2. A tal fine il comune può promuovere consultazioni con le organizzazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio. 3. Il comune adotta i criteri della pianificazione territoriale per la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, per lo sviluppo equilibrato degli insediamenti produttivi, per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di servizi. 4. Il comune ricerca altresì con i comuni finitimi, con quelli dell'area dell'udinese e con la provincia, intese su programmi ed obiettivi ed adotta le scelte istituzionali o strumentali idonee a garantirne l'attuazione. |