1. I revisori dei conti sono nominati con le modalità e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Per i revisori dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile e le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale. Non possono inoltre esercitare la funzione di revisori i consiglieri comunali e gli amministratori comunali in carica e nel mandato immediatamente precedente, coloro che abbiano un rapporto di prestazione d'opera, anche a carattere non continuativo, con il Comune, gli enti e le istituzioni controllate o sovvenzionate dal Comune stesso o che in queste ricoprano cariche sociali. 3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di funzionamento, di decadenza, di revoca per inadempienza dei singoli membri e di reintegrazione del collegio. 4. I verbali del collegio sono pubblici. |