1. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi di funzioni dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, compresi quelli di direzione di aree funzionali, applicando anche il principio della rotazione, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento. 2. La durata dell'incarico è correlata all'attuazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi ivi previsti, nel rispetto dei termini di cui al successivo comma quattro. 3. Il rinnovo dell'incarico è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti. 4. Nel caso di incarico dirigenziale attribuito con contratto di natura privatistica, questo non potrà essere stipulato per una durata superiore ad anni tre. Al termine del contratto dovranno essere verificati i risultati di gestione. A seguito di tale verifica, in caso di esito positivo, il contratto privato potrà essere prorogato, di anno in anno, fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco che l'ha promosso. Tanto si applicherà anche in caso di incarico di collaborazione esterna. |