1. Ai dirigenti spetta la direzione dei settori e dei servizi dipendenti, nonché la loro gestione. 2. I dirigenti preposti ai settori redigono ogni anno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma esecutivo viene approvato dalla Giunta, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio e costituisce il riferimento per la valutazione delle responsabilità dei dirigenti. I dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte. 3. I dirigenti danno attuazione agli obiettivi e ai programmi contenuti negli atti di indirizzo degli organi di governo e, in base all'art. 51 della legge 142/1990, adottano atti di natura discrezionale. 4. In particolare, competono ai dirigenti: a) la direzione dei settori e dei servizi dipendenti, nonché la loro gestione; b) le determinazioni a contrattare e relative procedure; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria nel rispetto delle previsioni dei P.E.G., ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) l'affidamento di incarichi professionali riferiti a interventi previsti negli strumenti di programmazione finanziaria; f) gli atti di amministrazione e gestione del personale; g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie; h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza; i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o delegati dal Sindaco. 5. Le attribuzioni dei dirigenti riguardanti l'organizzazione interna e il funzionamento della struttura cui sono preposti sono stabilite nel regolamento. |