1. Il Segretario è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, salvo revoca con provvedimento motivato del Sindaco medesimo, previa deliberazione di Giunta per grave violazione dei doveri d'ufficio. 2. Dopo la cessazione del mandato, il Segretario continua a esercitare le proprie funzioni sino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. 3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi istituzionali dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme. 4. Qualora il Sindaco non abbia provveduto alla nomina del Direttore generale, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. 5. Il Segretario inoltre: a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune; c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco. 6. Il Segretario può altresì svolgere, in base ad apposito provvedimento del Sindaco, le funzioni di Direttore generale. |