Comuni Italiani Art. 47 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Padova (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini padovani o patavini

Statuto Comune di Padova

Titolo IV - Gli Organi del Comune
Art. 47 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata senza formalità dal Sindaco o da chi lo sostituisce.

2. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.

3. In assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, presiede ai lavori l'Assessore anziano per età.

 
Altri Articoli:
Art. 48 - Le Sedute della Giunta
Art. 46 - Competenze della Giunta
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