Comuni Italiani Art. 42 - Dimissioni Da Consigliere. Statuto Comunale di Padova (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini padovani o patavini

Statuto Comune di Padova

Titolo IV - Gli Organi del Comune
Art. 42 - Dimissioni Da Consigliere
1. I Consiglieri si dimettono dalla carica con dichiarazione scritta, presentata al Consiglio tramite il Presidente, od orale resa in Consiglio e verbalizzata.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surroga che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

3. I Consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, comunicati al Segretario comunale, sono dichiarati decaduti. La giustificazione delle assenze deve essere comunicata per iscritto. Il Consigliere del quale è proposta la decadenza ha diritto di far valere le cause di giustificazione secondo la procedura prevista dal regolamento del Consiglio comunale.

 
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