Comuni Italiani Art. 40 - Consiglieri. Statuto Comunale di Padova (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini padovani o patavini

Statuto Comune di Padova

Titolo IV - Gli Organi del Comune
Art. 40 - Consiglieri
1. I Consiglieri comunali svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato al fine di garantire gli interessi generali della popolazione.

2. I Consiglieri comunali possono presentare interpellanze, interrogazioni, istanze e mozioni per iscritto. Interrogazioni, interpellanze e istanze possono essere presentate anche verbalmente in Consiglio. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.

3. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo, il Consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende, delle istituzioni e delle circoscrizioni e ha diritto di ottenere anche da soggetti pubblici o privati che gestiscono servizi pubblici comunali tutte le notizie, le informazioni e di prendere visione dei documenti in possesso di questi, nonché di averne copia con le modalità previste dal regolamento, fermo per il Consigliere l'obbligo del segreto, nei casi previsti dalla legge.

4. I Consiglieri possono chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione con le modalità previste dal Regolamento.

 
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