1. Il Consiglio delibera in assemblea plenaria gli atti di propria competenza. 2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quelle che per regolamento debbano svolgersi a porte chiuse. 3. I lavori del Consiglio e delle commissioni sono resi pubblici nelle forme previste dal regolamento, salvo i casi ivi indicati per la tutela del buon andamento della pubblica amministrazione o a tutela della riservatezza. 4. Il Consiglio vota in forma palese salvo diversa determinazione del regolamento. È in ogni caso adottata con voto palese la deliberazione di convalida degli eletti. |