Comuni Italiani Art. 28 - Presidenza del Consiglio. Statuto Comunale di Padova (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini padovani o patavini

Statuto Comune di Padova

Titolo IV - Gli Organi del Comune
Art. 28 - Presidenza del Consiglio
1. Il Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, elegge tra i suoi componenti, escludendo il Sindaco, il proprio Presidente. L'elezione avviene in forma palese, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di parità di voti, è ammesso al ballottaggio il più anziano di età. Al termine della votazione di ballottaggio è proclamato eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

2. Il Consiglio comunale elegge, con unica votazione palese, due Vice Presidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

3. In assenza del Presidente, la seduta è presieduta dal più anziano dei Vice Presidenti, o dal Consigliere anziano in caso di assenza di entrambi.

4. Il Presidente del Consiglio comunale e i due Vice Presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

5. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica della ricevibilità delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, uno della maggioranza e uno della minoranza, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula di consiglieri che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.

6. Il Presidente o i Vice Presidenti che non adempiono agli obblighi del loro ufficio possono essere revocati dal Consiglio con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

7. Per procedere alla revoca, il Consiglio può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. In caso di mancata convocazione nei termini previsti dall'art. 35 dello statuto, uno dei due Vice Presidenti, o il Consigliere anziano in assenza di essi, convoca il Consiglio nei successivi cinque giorni.

8. Il Presidente del consiglio autorizza altresì le missioni fuori sede dei Consiglieri, determinate da esigenze istituzionali, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al Consiglio con il bilancio di previsione.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Uffici del Consiglio
Art. 27 - Organi del Consiglio
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