1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo che attraverso gli atti fondamentali individua gli obiettivi da perseguire e ne verifica i risultati attraverso idonei strumenti. Nello svolgimento della propria attività il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria. Il Consiglio dispone di adeguate risorse finanziarie da fissarsi annualmente con il bilancio di previsione, nonché di adeguata struttura organizzativa, la cui gestione viene disciplinata con il regolamento di cui al successivo art. 32. 2. Il Consiglio ha competenza relativamente ai seguenti atti fondamentali: a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti ad esso attribuiti dalla legge, i criteri generali per la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché delle linee programmatiche di mandato; b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative; d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e i prestiti obbligazionari; i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari; m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge. n) la definizione degli indirizzi per i provvedimenti da adottarsi dal Sindaco in ordine al coordinamento e riorganizzazione degli orari di esercizi commerciali, pubblici esercizi e servizi pubblici; 3. In armonia con le previsioni del precedente comma, il Consiglio delibera inoltre: a) Il ricorso a referendum consultivo e altre forme di consultazione della popolazione come previsto dal regolamento apposito; b) i criteri generali cui l'amministrazione deve attenersi nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati; c) ogni altro atto, anche non denominato regolamento, che predetermini i modi e le condizioni della successiva attività consiliare. 4. Il Consiglio esercita poteri di controllo politico - amministrativo sull'attività comunale e sulla gestione in qualsiasi forma dei servizi pubblici locali giovandosi della collaborazione del collegio dei revisori dei conti e delle strutture addette al controllo economico della gestione. |