Comuni Italiani Art. 24 - Competenze del Difensore Civico. Statuto Comunale di Padova (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini padovani o patavini

Statuto Comune di Padova

Titolo III - Partecipazione, Libere Forme Associative, Organismi di Partecipazione
Art. 24 - Competenze del Difensore Civico
1. Il Difensore civico segnala al Presidente del Consiglio comunale, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi dell'azione amministrativa e dei pubblici uffici. Nei casi in cui non sia stato possibile rimuovere tali deficienze, dopo l'intervento presso i settori competenti per materia, il Presidente ne riferisce alla Conferenza dei Capigruppo ed eventualmente al Consiglio.

2. Il Difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta di chiunque ne abbia interesse. Quando il Difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei princìpi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione:
a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e della modalità per sanare la violazione riscontrata;
b) in caso di persistenti e gravi inadempienze dell'amministrazione comunale, trascorso il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al Sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisati dal regolamento;
c) può richiedere l'azione disciplinare;
d) sollecita il Consiglio comunale, la Giunta o il Sindaco, che hanno l'obbligo di provvedere, ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone, in ogni caso, il Consiglio comunale.

3. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, egli però è tenuto a conservarlo.

4. Il Difensore civico riferisce direttamente al Presidente del Consiglio comunale i problemi che riguardano la tutela degli interessi diffusi e/o comunque della collettività. Il Difensore civico, se lo ritiene utile, riferisce al Sindaco e agli Assessori competenti per materia, i casi particolari che non possono essere risolti con decisione degli organi gestionali.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, che la rende pubblica, una relazione sull'attività svolta, contenente anche indicazioni e suggerimenti utili all'amministrazione comunale.

6. Al Difensore civico spetta un'indennità determinata dal Consiglio comunale in misura non superiore a quella stabilita per gli Assessori comunali.

 
Altri Articoli:
Art. 25 - Organi del Comune
Art. 23 - Difensore Civico
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