Il Comune può gestire, mediante istituzioni, servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale. Il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione è nominato dal Consiglio Comunale tra soggetti che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato entro quattro mesi dalla proclamazione degli eletti e resta in carica sino alla nomina del successivo consiglio di amministrazione. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno. Il Presidente e i Consiglieri di amministrazione cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva o di revoca, con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche su proposta della Giunta. Il Direttore è nominato a seguito di pubblico concorso. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati da apposito regolamento. |