Comuni Italiani Art. 46 - Le Istituzioni. Statuto Comunale di Carmignano di Brenta (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini carmignanesi

Statuto Comune di Carmignano di Brenta

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Art. 46 - Le Istituzioni
Il Comune può gestire, mediante istituzioni, servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

Il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione è nominato dal Consiglio Comunale tra soggetti che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato entro quattro mesi dalla proclamazione degli eletti e resta in carica sino alla nomina del successivo consiglio di amministrazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno.

Il Presidente e i Consiglieri di amministrazione cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva o di revoca, con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche su proposta della Giunta.

Il Direttore è nominato a seguito di pubblico concorso.

L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati da apposito regolamento.

 
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