In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie: a) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali; b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni; c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni; d) tributi, tariffe dei servizi ed altre imposizioni; e) designazione e nomine di rappresentanti; f) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali. Il Referendum può essere richiesto da almeno il 25% degli elettori del Comune. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto. Sull'ammissibilità della richiesta di referendum dovrà pronunciarsi il Consiglio Comunale. Se ritiene la proposta inammissibile dovrà darne comunicazione al Comitato promotore. Il Consiglio Comunale può sottoporre a referendum atti di propria competenza anche prima della loro adozione. La proposta di sottoporre l'atto a referendum deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati. La raccolta delle firme deve essere effettuata presso la Segreteria comunale o comunque nelle forme previste dalla legge. Il quesito sottoposto a referendum si ritiene accolto se i voti attribuiti alla risposta positiva raggiungono la maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto al voto. Entro 60 giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione. Le varie modalità inerenti lo svolgimento del referendum, sono disciplinate da un apposito regolamento. |