1. Il Consiglio Circoscrizionale, convocato dal/dalla Consigliere/a anziano/a, elegge nel suo seno il Presidente non oltre sessanta giorni dalla proclamazione degli/elle eletti/e. I Presidenti dei Consigli di Quartiere sono presenti in Consiglio Comunale. A richiesta possono intervenire sugli argomenti attinenti la vita del Quartiere. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94 e successivamente integrato con deliberazione C.C.n.194 del 23.11.98). 2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei/delle consiglieri/e circoscrizionali a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94). 3. La mancata elezione del Presidente determina lo scioglimento del Consiglio Circoscrizionale ai sensi dell'art.22, punto 5, del presente Statuto. Il rinnovo del Consiglio avverrà nella prima scadenza elettorale; in tal caso la durata del Consiglio eletto è identica a quello sciolto. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94). 4. Il Consiglio Circoscrizionale adotta il proprio regolamento uniformandosi alle disposizioni del regolamento sugli organi di decentramento approvato dal Consiglio Comunale per quanto attiene alla formazione dell'ordine del giorno, alla convocazione ed alle votazioni. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94). 5. Il Consiglio Circoscrizionale istituisce Commissioni, permanenti o temporanee, con compiti istruttori e di consultazione scegliendone i membri anche tra cittadini elettori del Comune che non fanno parte del Consiglio. 6. Ogni Gruppo presente nel Consiglio Circoscrizionale ha diritto d'essere rappresentato in ciascuna Commissione. |