1. In conformità al disposto dell'art. 51 comma 2 e 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dei decreti legislativi 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche, la gestione dell'attività tecnico-amministrativa del Comune spetta - all'interno dei singoli settori ai/le direttori/direttrici i quali sono coadiuvati nella gestione dai dirigenti, che operano preferibilmente in posizione di staff, e dai/le responsabili dei servizi all'uopo nominati. Il coordinamento dell'attività di natura istruttoria e gli adempimenti conseguenti possono essere attribuiti, su delega del Direttore di Settore, ai dipendenti preposti ai servizi. 2. I/le direttori/trici di settore, e i/le dirigenti all'uopo delegati/e, fatta eccezione per quelli/e chiamati/e a svolgere le apposite funzioni previste dal comma 10 dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, provvedono in particolare ad espletare le seguenti funzioni: a) presidenza delle commissioni di gara e di concorso e nomina dei componenti; b) procedure d'appalto e conseguenti responsabilità; c) stipula dei contratti; d) adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa ed atti di amministrazione e gestione del personale; e) emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; f) rilascio delle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; g) pronuncia delle ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e cura dell'esecuzione; h) emissione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative nonché applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco; i) emanazione delle ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 - II° comma della legge n. 142/90 e di quelle previste da leggi speciali che prevedano competenze non attribuibili ai dirigenti. j) dar corso ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adozione delle sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento; k) esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore Generale e/o dal Segretario Generale; l) fornire al Direttore Generale, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione; m) responsabilità nei confronti del Direttore Generale e/o del Segretario Generale e del Sindaco, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati; n) nomina dei componenti le Commissioni di gare informali. 3. I direttori responsabili di settore esercitano, secondo le direttive del Consiglio, della Giunta e/o del Sindaco, i seguenti compiti e poteri: a) dirigono, incaricano, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi e/o dei servizi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure sanzionatorie previste dal vigente ordinamento; b) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione; c) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; d) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti. 4. I direttori responsabili di settore possono delegare alcune funzioni ai dirigenti e/o ai responsabili dei servizi ad essi sottoposti. 5. Il Segretario Generale nomina ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) il Presidente delle commissioni di gara e di concorso. 6. Il Segretario Generale può presiedere le Commissioni di gare e/o concorsi, su nomina del Sindaco. 7. I verbali di gara relativi ad appalti concorsi sono approvati dalla Giunta che proclama gli aggiudicatari ed i candidati dichiarati idonei. 8. Tutti gli altri verbali di gara e/o concorso sono approvati con determinazione del direttore di settore. 9. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 51 bis della legge 8.06.'90 n. 142, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione. (Articolo riformulato - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999). |