1. Gli incarichi di direzione dei settori, sono conferiti con provvedimento del Sindaco comunicato alla Giunta ed al/la Presidente ed ai Capigruppo Consiliari per periodi non superiori a cinque anni a dirigenti e sono rinnovabili. 2. Gli incarichi di direzione possono essere confermati, revocati, modificati, rinnovati dal nuovo Sindaco entro 90 giorni dall'elezione. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto, si intendono confermati ai sensi dell'art. 19, comma 8, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 cosi' come modificato dal Decreto legislativo 31.03.1998 n. 80. 3. L'incarico puņ essere revocato dal Sindaco prima della scadenza per adeguate motivazioni connesse al mancato raggiungimento degli obiettivi. 4. Il/la direttore/direttrice del settore coordina il funzionamento degli uffici e dei servizi che costituiscono la struttura nel rispetto delle direttive impartite dagli Organi di governo e dagli accordi sindacali recepiti ufficialmente dall'Amministrazione, e risponde del loro buon andamento. 5. I posti delle qualifiche dirigenziali di alta specializzazione e di responsabile di settore, degli uffici e dei servizi possono essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, in via d'eccezione e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti professionali corrispondenti alla qualifica del posto da ricoprire nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. (Articolo riformulato - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999). |