Comuni Italiani Articolo 12. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani

Statuto Comune di Venezia

Capo II - Attribuzioni degli Organi del Comune
Sezione IV - Il Sindaco
Articolo 12
1. Il/la Sindaco, oltre ai poteri che le leggi gli attribuiscono specificamente, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è a capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune in rapporto esterno e in giudizio. Impartisce direttive al Direttore Generale, al Segretario Generale ed ai/alle direttori/direttrici di settore per il funzionamento e la vigilanza di tutti gli uffici e servizi.

2. Il/la Sindaco, salve le ipotesi escluse dalla legge, può delegare a singoli/e Assessori, a Presidenti dei Consigli Circoscrizionali le attribuzioni di sua competenza.

3. Il/la Sindaco nomina i/le responsabili di settore degli uffici e dei servizi cui risultino preposte figure dirigenziali, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna basandosi su criteri di capacità e competenza. Il Sindaco può individuare, altresì, gli atti ed i provvedimenti amministrativi di rilevanza esterna di competenza dei direttori/direttrici di Settore e quelli di competenza degli Assessori, eventualmente non individuati nei regolamenti degli uffici e dei servizi.

4. Il Sindaco, al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, può delegare ai direttori/direttrici di settore o ai dirigenti anche ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. Il/la Sindaco comunica al/la Presidente del Consiglio ed ai/alle Capigruppo Consiliari l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ed invia, entro dieci giorni, l'elenco delle sue ordinanze.

6. Il Sindaco è autorizzato a stare in giudizio in tutte le controversie in cui il Comune sia convenuto, appellato o parte resistente avanti tutte le autorità giudiziarie, senza necessità di apposita deliberazione.

7. Le deleghe che il Sindaco attribuisce per iscritto ai componenti la Giunta in ordine alla sovraintendenza ed al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché le relative revoche, sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

8. Per temi particolarmente complessi o per determinate esigenze organizzative, il Sindaco può avvalersi di coadiutori nominati tra i Consiglieri.

9. I coadiutori consigliano e collaborano col/la Sindaco, ma non hanno poteri di firma.

(Articolo riformulato - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999).

 
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