Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi e consultivi in tutte le materie di competenza comunale. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: - statuto comunale e regolamenti; - bilancio annuale e pluriennale; - piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi. Le procedure di ammissione, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione. Ai fini della validità della consultazione referendaria è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto. |