Comuni Italiani Art. 47 - Funzioni del Collegio dei Revisori. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani

Statuto Comune di Treviso

Titolo VI - Gestione Economico - Finanziaria e Contabilitą
Capo IV - Revisione Economico - Finanziaria e Rendiconto della Gestione
Art. 47 - Funzioni del Collegio dei Revisori
Il collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolaritą contabile, finanziaria e patrimoniale della gestione e, ove riscontri gravi irregolaritą, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

L'organo di revisione partecipa alla assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Inoltre, su richiesta del presidente del consiglio comunale o di consiglieri comunali nel numero fissato dal regolamento, partecipa collegialmente alle assemblee del consiglio comunale e, su richiesta del sindaco, partecipa alle riunioni della giunta.

 
Altri Articoli:
Art. 48 - Rendiconto della Gestione
Art. 46 - Collegio dei Revisori dei Conti
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