Art. 44 - Risorse per gli Investimenti. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani
Statuto Comune di Treviso
Titolo VI - Gestione Economico - Finanziaria e Contabilità Capo II - Autonomia Finanziaria
Art. 44 - Risorse per gli Investimenti
La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune.
Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento.