I consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi, dopo la indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione dei nuovi consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del consiglio comunale determinano il rinnovo anche dei consigli circoscrizionali. Si applicano, verificandosi tali condizioni, le disposizioni di cui al precedente comma. I consigli di circoscrizione sono sciolti con ordinanza del sindaco, previa deliberazione assunta dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati: a) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del presidente entro i termini stabiliti o per la persistente condizione di dimissioni del presidente, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione delle stesse al consiglio; b) per dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati; c) quando compiano gravi irregolarità nella gestione dei servizi loro attribuiti o delegati e delle risorse ad essi assegnate; d) per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico. L'ordinanza di scioglimento fissa la data in cui devono svolgersi le nuove elezioni, da tenersi comunque entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento e determina altresì, in base alle previsioni del regolamento, le modalità di gestione sostitutiva nelle ipotesi di cui al comma precedente. Non si procede all'elezione del nuovo consiglio di circoscrizione quando decorra meno di un anno dalla data di rinnovo ordinario del consiglio comunale. In tale caso si procederà alla gestione sostitutiva ai sensi del precedente comma. |