Comuni Italiani Art. 23 - Nomina. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani

Statuto Comune di Treviso

Titolo II - Organi del Comune
Capo IV - Giunta Comunale
Art. 23 - Nomina
Gli assessori sono nominati e revocati dal sindaco conformemente alle disposizioni di legge.

Nel caso di revoca il sindaco deve darne motivata comunicazione al consiglio. Il sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari, decaduti o revocati entro 15 giorni dalla data in cui sono state presentate le dimissioni o si è verificata la decadenza o la revoca oppure alla ridistribuzione delle deleghe. Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate per iscritto al sindaco.

Esse hanno efficacia dalla data di acquisizione al protocollo e sono irrevocabili.

L'assessore dimissionario, decaduto o revocato cessa immediatamente dalla carica e l'esercizio delle competenze a lui delegate torna in capo al sindaco.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Funzionamento della Giunta
Art. 22 - Composizione
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