Comuni Italiani Art. 16 - Sindaco. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani

Statuto Comune di Treviso

Titolo II - Organi del Comune
Capo III - Sindaco
Art. 16 - Sindaco
Il sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'ente, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario generale, al direttore, se nominato, e ai dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti. Il sindaco sovrintende all'espletamento delle funzioni regionali attribuite al Comune ed esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni, quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio. In particolare:
- verifica lo stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal consiglio comunale adottando gli strumenti opportuni;
- conferisce la procura alle liti previa deliberazione della giunta comunale;
- informa la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici individuati nei piani provinciali di protezione civile e raccordandosi con i competenti organi statali, regionali e provinciali nonché con le associazioni di volontariato;
- ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'ente;
- può delegare mediante atto scritto le sue funzioni o parte di esse, riferite a materie omogenee, ai singoli assessori o consiglieri. Il conferimento delle deleghe viene comunicato al consiglio;
- assicura l'unità dell'azione politico-amministrativa del Comune, coordina l'attività della giunta e dei singoli assessori e viene da questi ultimi informato di ogni iniziativa che influisce su tale azione;
- convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- può delegare, salve le ipotesi escluse dalla legge, al segretario generale, al direttore generale, se nominato, o ai dirigenti ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive.

 
Altri Articoli:
Art. 17 - Attribuzioni di Vigilanza
Art. 15 - Gruppi Consiliari, Conferenza dei Capigruppo e Commissioni Consiliari
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