1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge. 2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, č rieleggibile per una sola volta ed č revocabile per inadempienza quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato. 3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolaritā contabile e finanziaria della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del bilancio. 4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivitā ed economicitā della gestione. 5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolaritā nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio. 6. Il revisore risponde della veritā sulle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia. |