1. L'ordinamento contabile del Comune č riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilitā. 2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal regolamento, osservando i principi di universalitā, unitā, annualitā, veridicitā, pubblicitā dell'integritā e pareggio economico e finanziario. 3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi. 4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolaritā contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del settore finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato. |