Comuni Italiani Art. 44 - Servizi Pubblici Comunali. Statuto Comunale di Sorgà (Provincia di Verona - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini sorgaresi

Statuto Comune di Sorgà

Titolo IV - Attività Amministrativa
Art. 44 - Servizi Pubblici Comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizio l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
 
Altri Articoli:
Art. 45 - Forme di Gestione dei Servizi Pubblici
Art. 43 - Obiettivi dell'Attività Amministrativa
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